Scanno, 29 gennaio 2015
Al
Responsabile dell’Area Finanziaria
del
Comune di Scanno
SEDE
Avviso di avvio del procedimento di recupero somme Vs. nota prot. n°
2015/89.
Io
sottoscritto Eustachio Gentile, nato a Scanno (AQ) il
24/08/1953 ed ivi residente in viale del Lago 16, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 10 della L. 241/1990 ed in replica all’avvio del
procedimento in oggetto, notificatomi in data 20 gennaio 2015
espongo quanto segue.
Nella
generale impugnativa di tutto quanto dedotto ed eccepito in merito
alla ripetizione del rimborso delle note spese legali, non posso,
innanzitutto, trascurare come le motivazioni ivi addotte siano
scaturite da un esame della vicenda evidentemente superficiale,
parziale e, per alcuni versi, strumentale.
Invero, la
lunga disamina effettuata, seppur pregevole negli aspetti giuridici
trattati, ha omesso di approfondire alcune salienti e fondamentali
questioni relative al procedimento penale de quo, riportati
chiaramente nelle motivazioni della sentenza che, senza ombra di
dubbio, avrebbero condotto la S.V. Ill.ma a desistere da una simile
illegittima ed azzardata pretesa.
Ebbene, non
può certo sfuggire che l’imputazione formulata in mio danno è
strettamente connessa alla pubblica funzione rivestita all’epoca dei
fatti contestati.
Difatti, il
Sig. Fernando Ciancarelli ebbe a sporgere querela contro
ignoti, assumendo di esser stato diffamato a seguito
dell’affissione di un manifesto.
Durante
l’espletamento dell’attività di indagine eseguita dalla P.G.,
all’uopo delegata dalla competente Procura della Repubblica di
Sulmona, i militari del Comando Stazione dei Carabinieri di Scanno,
su sollecitazione degli Amministratori Comunali insediati
successivamente all’esito delle consultazioni elettorali del giugno
2003, rinvennero sul computer portatile di proprietà dell’Ente e a
me in uso durante tutto il mandato sindacale, un file recante lo
scritto, corpo del presunto reato.
Sulla scorta
di un simile presupposto sono stato indagato e poi, all’esito delle
indagini preliminari di rito, imputato nel noto procedimento penale
definito con sentenza di assoluzione “perché il fatto non
sussiste” in quanto, tra l’altro, “ la referibilità del
manifesto all’imputato non è emersa in modo inconfutabile”.
Questo ha dimostrato, ammesso che ve ne fosse bisogno, che
nell’ufficio dell’allora Sindaco non si passava il tempo a scrivere
manifesti offensivi contro gli avversari politici con mezzi
acquistati con il danaro pubblico. Ma si lavorava esclusivamente per
gli interessi dei cittadini amministrati. E la S.V. ill.ma queste
cose le conosce benissimo.
Pertanto, è chiaro che
dall’espletamento della pubblica funzione ne è derivato il mio
coinvolgimento in una vicenda processuale che non ho né promosso, nè
cercato, nè voluto come poi la sentenza ha chiaramente dimostrato.
Ad ogni buon
fine, reputo opportuno compiegare alla presente nota un estratto
degli atti investigativi del fascicolo processuale, dai quali
potrete suffragare quanto testè dedotto.
Ad onor del
vero, tale produzione si rende necessaria giacchè la sentenza non ha
adeguatamente ricostruito, nella sua parte motiva, gli avvenimenti
come innanzi prospettati.
Ebbene, dopo
aver ricollocando i fatti al loro giusto posto, non v’è alcun dubbio
che, nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti statuiti
dall’art. 67 del D.P.R. 268/1987.
Sul punto,
si aggiunga anche che, sulla scorta di un’interpretazione letterale,
la normativa sopracitata (epurata da un evidente intento
strumentale) non fa riferimento in maniera univoca ed esclusiva ai
soli diritti ed interessi dell’Ente di appartenenza.
Difatti, la locuzione “anche
a tutela dei propri diritti e interessi” (cfr. art. 67 del
D.P.R. 268/1987) ricomprende l’ambito applicativo del precetto al
caso che mi occupa.
Alla
luce di tutto quanto sopra, ritengo che sussistano tutti i
presupposti per archiviare in via definitiva il procedimento
amministrativo avviato che, unito ad altri illegittimamente promossi
dalla S.V. ill.ma in passato, avvertiti dal sottoscritto come una
sorta di persecuzione permanente, mi hanno costretto a ricorrere
alle cure di medici specialisti con riserva di attivare azioni
risarcitorie per i danni morali e materiali ingiustamente subiti e
subenti. Nel contempo sono a chiedere copia di tutti gli eventuali
atti e documenti in Vostro possesso che hanno promosso l’immotivata
azione di che trattasi.
Distinti
saluti.
Eustachio Gentile |